Analisi • Regolamentazione Cloud e Tutela dei Dati

Regolamentazione Cloud dopo il Provvedimento del Garante Privacy: Prime Analogie con il Pharma

L’analisi di Dario Denni (Europio Consulting)

Il cloud si avvia a consolidarsi come uno dei settori a più alta densità regolamentare in Europa, posizionandosi al fianco di comparti storicamente blindati come il farmaceutico e l’energia nucleare. Sotto l’onda dei nuovi pacchetti normativi comunitari e dello scontro frontale con le lobby dei GAFAM, l’ecosistema dei servizi digitali mutua dal settore farmaceutico rigorosi processi autorizzativi e complesse reportistiche di sicurezza volte a monitorare ogni singola declinazione (*app, infrastructure, platform*) delle nuvole commerciali.


1. Standardizzazione e Asimmetrie degli Oneri Orizzontali

I processi di standardizzazione degli adempimenti legati alla cybersecurity, alla tutela ambientale, alla privacy e alla trasparenza sono stati proposti come una forma di necessaria semplificazione burocratica. L’adozione di una modulistica tecnica omogenea è teoricamente ingegnerizzata per velocizzare le attività di audit e di controllo da parte delle autorità indipendenti, configurando un modello di efficienza che dovrebbe agevolare il tessuto delle PMI, tradizionalmente sprovvisto di dipartimenti affari regolamentari interni.

La criticità risiede tuttavia nella natura rigidamente orizzontale di questi oneri normativi. Un piccolo data center locale confinato in una superficie minima di cento metri quadrati si trova a dover ottemperare ai medesimi e gravosi obblighi amministrativi previsti per le mastodontiche infrastrutture energivore edificate ad arte dai colossi extraeuropei nelle principali capitali del continente. È in questo scenario che si consolidano le cosiddette cloud “region”: vere e proprie enclave di fatto governate dal diritto statunitense all’interno dello spazio geografico e giuridico europeo.


2. Il Crollo delle Deroghe e il Ritorno al Divieto Transatlantico

Il provvedimento d’ammonimento emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano in merito all’illecito trasferimento di informazioni personali verso gli Stati Uniti ha colmato nei fatti il vuoto interpretativo originato dalla storica sentenza *Schrems II* della Corte di Giustizia UE, che decretò l’annullamento del cd. *Privacy Shield*. L’intervento dell’autorità nazionale ha bruscamente ricondotto il quadro regolatorio a una condizione di severità analoga a quella antecedente la stipula del vecchio accordo *Safe Harbor*, anch’esso abbattuto dalla prima pronuncia della Corte europea (*Schrems I*).

Dal punto di vista del diritto amministrativo, quando una deroga straordinaria viene dichiarata illegittima dai giudici comunitari non si genera alcun vuoto normativo: ciò che era provvisoriamente lecito in forza della deroga decade all’istante, tornando a configurarsi come un comportamento esplicitamente vietato dall’ordinamento. Di conseguenza, ogni flusso di dati personali europei diretto verso Paesi Terzi privi di un livello di tutela adeguato integra un illecito sanzionabile, al netto di complesse e fragili clausole contrattuali standard di salvaguardia o di consensi speculativi tutti da verificare in sede ispettiva.

“L’efficacia del GDPR non risente del crollo dei trattati politici transatlantici: il testo normativo e i procedimenti di verifica restano perfettamente in vigore poiché la Corte di Giustizia UE ha colpito unicamente lo strumento di deroga eccezionale (il Privacy Shield). Se giurisdizioni come la Svizzera, il Canada, il Giappone o Israele si conformano nativamente agli standard di protezione europei, non vi è alcuna ragione logica per ammettere condizioni negoziali di favore per gli Stati Uniti. Spetta a Washington, e non a Bruxelles, modificare la propria legislazione interna impedendo ai giudici americani di accedere ai dati dei cittadini europei.”

3. Il Caso della Didattica a Distanza e la Profilazione dei Minori

La gravità delle asimmetrie nel trasferimento dei dati è confermata dalle denunce internazionali presentate da organizzazioni indipendenti come *Human Rights Watch*. I monitoraggi indipendenti hanno svelato come le piattaforme software proprietarie prodotte dai colossi del web, adottate in regime di urgenza durante la fase emergenziale della pandemia per l’erogazione della didattica a distanza (DAD), abbiano violato sistematicamente la riservatezza degli studenti.

Ben 49 Paesi nel mondo, inclusa l’Italia, hanno integrato nei propri sistemi scolastici soluzioni digitali capaci di tracciare e monitorare i minori in totale assenza di un consenso informato o di basi giuridiche idonee. Intere generazioni di studenti europei sono state così profilate per finalità prettamente commerciali ed extra-scolastiche, alimentando i database di mercati pubblicitari esteri al di fuori di ogni controllo sovrano.


4. Conclusioni: Il Modello Farmaceutico applicato al Cloud Nazionale

Se l’industria del cloud sta ereditando dal comparto farmaceutico l’intelaiatura dei controlli di sicurezza e i principi di vigilanza sui prodotti, l’Unione Europea deve applicare la medesima severità metodologica anche al trasferimento dei flussi informativi verso giurisdizioni terze sprovviste di garanzie equivalenti a quelle del GDPR. Esattamente come avviene per l’importazione di particolari specialità medicinali o merci vincolate da rigidi standard di sicurezza d’oltreoceano, l’accesso al mercato continentale deve essere consentito esclusivamente ai soggetti commerciali che accettano e rispettano integralmente le tutele giuridiche europee.

Questo rigoroso filtro d’ingresso deve guidare l’edificazione del cloud nazionale e la qualificazione di tutti i servizi digitali pubblici e privati. Solo imponendo il rispetto incondizionato del diritto comunitario agli attori globali l’Europa potrà preservare la reale autonomia delle proprie infrastrutture e garantire la sicurezza strategica dei dati dei propri cittadini.

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