Il Regolamento Platform-to-Business: Le Nuove Competenze di AGCOM sui Rapporti tra Piattaforme e Imprese
L’analisi di Dario Denni (Europio Consulting)
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni inaugura un filone di vigilanza strategico focalizzato sul governo dei mercati digitali. Con la pubblicazione della Delibera n. 156/22/CONS, l’AGCOM ha avviato la consultazione pubblica concernente le linee guida per l’adeguata ed efficace applicazione nazionale del Regolamento europeo Platform-to-Business (UE 2019/1150), ponendo fine all’era dell’arbitrio contrattuale dei grandi gatekeeper online.
1. L’Acronimo P2B e la Tutela del Dato Aziendale
L’acronimo P2B è destinato a consolidarsi ben oltre i perimetri tecnici della regolazione delle comunicazioni elettroniche. Questa disciplina anticipa una transizione concettuale profonda: l’estensione delle tutele di trasparenza ed equità – storicamente confinate dal GDPR alla sola sfera dei dati personali delle persone fisiche – anche all’enorme perimetro dei dati aziendali e non-personali elaborati quotidianamente dalle infrastrutture proprietarie. Questo bilanciamento sistemico troverà il suo definitivo compimento con la piena applicazione del Data Act, ma il Regolamento P2B segna l’indispensabile passaggio da zero a uno.
L’impianto normativo impone un divieto perentorio: i motori di ricerca e le piattaforme di intermediazione digitale non potranno più adottare condotte discriminatorie, asimmetriche o opache a danno degli utenti commerciali che si avvalgono delle loro vetrine digitali per veicolare prodotti o servizi commerciali verso i consumatori finali (*B2B2C*).
2. Termini e Condizioni in Italiano e Trasparenza Preventiva
La prima e tangibile rivoluzione tocca le regole di ingaggio contrattuale. Gli operatori economici avranno il diritto di accedere preventivamente, fin dalla fase pre-contrattuale, a “Termini e condizioni” redatti obbligatoriamente in lingua italiana, secondo formulazioni sintattiche chiare, accessibili e prive di ambiguità di interpretazione. Le piattaforme avranno inoltre l’obbligo di notificare con congruo preavviso e in forma scritta qualsiasi intenzione di modifica unilaterale delle clausole, azzerando le revoche improvvise degli account.
Sul delicato fronte dell’accesso ai dati non-personali generati dalle transazioni e dalle interazioni commerciali all’interno dei portali, il Regolamento non introduce ancora un obbligo di condivisione simmetrica. Tuttavia, qualora il gatekeeper decida di negare l’accesso a tali informazioni strategiche, dovrà esplicitarlo in modo chiaro, motivato e trasparente all’interno dei testi contrattuali, offrendo alle imprese la possibilità di valutare i rischi di lock-in informativo.
• Fornitori di servizi di intermediazione: piattaforme e-commerce, app store, marketplace e portali di prenotazione.
• Motori di ricerca online: sistemi di indicizzazione universali.
• Condizione oggettiva: erogazione di servizi di intermediazione (con l’esclusione dei puri sistemi di pagamento) a soggetti commerciali basati nell’UE che si rivolgono a una clientela di consumatori finali (*consumer*).
3. Il Sistema delle Esenzioni e il Ruolo di AGCOM
Il testo normativo europeo circoscrive le esenzioni esclusivamente a vantaggio delle micro-imprese e limitatamente ad alcuni adempimenti specifici e gravosi, come l’obbligo di istituzione dei canali di mediazione indipendente per la risoluzione delle controversie commerciali. Le medie e le grandi piattaforme digitali ricadono interamente e incondizionatamente all’interno dei poteri di vigilanza ex-ante.
L’efficacia della norma richiederà un’analisi puntuale incentrata sulle caratteristiche oggettive del singolo servizio digitale offerto, piuttosto che sulla mera classificazione formale del soggetto societario che lo eroga. Si tratta di una responsabilità analitica e di una competenza tecnica di rilievo che il legislatore ha inteso affidare all’AGCOM, supportandola con un apparato sanzionatorio pecuniario non banale in caso di accertata non conformità.
4. Conclusioni
L’esame dei quesiti formulati nel questionario della consultazione pubblica consente di cogliere con precisione i punti critici e i nodi strutturali che il Regolamento mira a sciogliere nell’ecosistema digitale. Con la chiusura della consultazione e il consolidamento delle linee guida nazionali, il mercato interno potrà finalmente beneficiare di regole di ingaggio eque, trasparenti e verificabili, restituendo parità di condizioni competitive al tessuto produttivo nazionale.