Analisi • Politiche di Rete e Fair Share

Ecco perché il Fair Share è una Tassa e non un Rimedio Regolamentare

L’analisi di Dario Denni (Europio Consulting)

Inquadramento del Rischio Regolatorio:
1) Non si configura un fallimento di mercato perché non è stato determinato a monte un mercato rilevante.
2) Non siamo di fronte a un mercato a più versanti, ma a due mercati distinti, separati e privi di un legame verticale.
3) La disciplina di Open Internet sui “servizi specializzati” esclude l’accesso: l’eccezione si applica ai contenuti online avanzati, non al trasporto.
4) È fallace sottovalutare il trasporto: le regole VHCN impongono dorsali (backbone) con performance simmetriche.
5) La teoria dell’arricchimento indebito è insostenibile per totale assenza di nesso causale tra CAP e ISP.

Gli operatori di telecomunicazioni europei hanno assistito in pochi anni all’erosione di decine di miliardi di euro di ricavi. Per effetto di una concorrenza iper-frammentata, i margini si sono assottigliati al punto da contrarre gli investimenti infrastrutturali. Di fronte a questa crisi di sistema, le telco hanno avviato massicci tagli al personale e fusioni difensive, cedendo via via gli asset fisici più strategici: prima le centrali, poi le torri, e infine l’intera rete d’accesso storica dell’ex monopolista. Stretti da impegni e scadenze PNRR difficili da onorare, gli operatori hanno rilanciato l’istanza della “fair contribution”: un prelievo forzoso a carico dei colossi dei contenuti e delle piattaforme digitali globali.


1. L’Inesistenza di un Nesso Causale

Nel lungo dibattito tra la Commissione Europea e gli operatori infrastrutturati, non è mai stata fornita la prova di un nesso causale che leghi la crescita degli Over-The-Top (OTT) al declino finanziario delle Telco. Non vi è alcuna evidenza empirica che dimostri che il volume di dati generato dai primi causi una perdita di valore per i secondi. La relazione che unisce i due modelli di business è prettamente simbiotica.

Sostenere la tesi di un arricchimento indebito e “sine causa” dei fornitori di contenuti (CAP) ai danni dei fornitori di accesso (ISP) è giuridicamente infondato. Manca il sinallagma contrattuale, ovvero il legame di reciprocità. Richiamare surrettiziamente la disciplina codicistica sull’arricchimento senza causa è errato: si tratta di una norma residuale, applicabile solo in assenza di altre tutele, che non può essere azionata laddove il potenziale arricchito non tragga un vantaggio indebito. Sarebbe come se il costruttore di un centro commerciale pretendesse una tassa sui taxi o sulle società di logistica per il solo fatto che portano clienti e merci ai negozi della struttura.


2. Open Internet e l’Equivoco dei Servizi Specializzati

I rapporti di interconnessione tra piattaforme e operatori di accesso sono rigidamente governati dal regolamento europeo sull’Open Internet, volto a tutelare la neutralità della rete vietando accordi o tariffe che introducano discriminazioni e corsie preferenziali nel traffico dati. In quest’ottica, invocare la nozione di “servizi specializzati” per legittimare il fair share configura un palese equivoco interpretativo.

Le linee guida comunitarie del BEREC chiariscono che non è mai il servizio di accesso a potersi qualificare come “specializzato”. L’eccezione si applica esclusivamente a specifici servizi online avanzati che, per via di stringenti requisiti tecnici intrinseci, possono essere ammessi in deroga temporanea alla neutralità della rete. La distinzione è sottile ma sostanziale, e taglia fuori il fair share dal perimetro delle eccezioni consentite.


3. L’Assenza di un Fallimento di Mercato Rilevante

L’intervento regolatorio ex-ante fallisce in partenza se applicato al fair share, poiché non si poggia su alcun fallimento di mercato dimostrabile. Prima ancora, le autorità non hanno mai perimetrato l’esistenza di un “mercato rilevante” integrato di cui si presuppone la crisi. Se l’analisi si circoscrive al mercato dell’accesso a Internet, non ha alcun senso economico imporre come rimedio l’ingresso forzato di un attore (il fornitore di contenuti) che appartiene a un settore merceologico completamente differente.

Non ci troviamo di fronte a due versanti di una medesima piattaforma, ma a due mercati adiacenti, autonomi e distinti: il mercato della connettività da un lato e quello delle applicazioni digitali dall’altro. Non esiste alcuna formula regolatoria capace di far coesistere il prelievo forzoso con l’architettura normativa degli ultimi venticinque anni di accesso alle reti elettroniche.


4. Gli Effetti Distorsivi della Tassa su Internet

Il fair share va propriamente inquadrato come una vera e propria tassa di scopo. Imporre un prelievo fiscale su un mercato a beneficio di un altro, in totale assenza di una preventiva e rigorosa analisi di impatto, innescherà inevitabili distorsioni economiche a danno degli utenti finali. Una “tassa su Internet” si tradurrebbe in un aumento dei prezzi per i consumatori o in una contrazione della qualità e della disponibilità dei contenuti online.

Un simile schema ricalcherebbe l’esperienza fallimentare dei compensi per copia privata applicati alle memorie di massa nella presunzione di una violazione del diritto d’autore, o i prelievi sui biglietti cinematografici finalizzati al sostegno delle sale, che continuano a chiudere nonostante i sussidi. Sovvenzionare le telco tassando i servizi Internet equivale a curare un’infezione strutturale ricorrendo a un semplice antidolorifico. È prioritario indagare le cause profonde della crisi di redditività del comparto, accompagnando le regole a percorsi di sinergia tra operatori del medesimo mercato, i quali restano i primi soggetti deputati a ridisegnare la propria proposta di valore per l’utenza.

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